Principi e requisiti generali della legislazione alimentare (link al sito ufficiale dell’UE)
Principio di precauzione (link al sito ufficiale dell’UE)

In tutti gli Stati membri e molti paesi terzi, i principi generali concernenti la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori sono stabilite nella legislazione nazionale. Tuttavia, a livello di UE, la legislazione alimentare si è sviluppata senza che taluni di questi principi di base siano stati istituiti in uno strumento legale generale. 
Il 28 gennaio 2002 il Parlamento europeo ha adottato il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. L’obiettivo è quello di fornire un quadro generale per garantire un approccio coerente per lo sviluppo della legislazione alimentare. 
Gli obiettivi generali della legislazione alimentare sono: 
• garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umana, 
• tener conto della tutela della salute e del benessere degli animali, 
• tener conto della salute delle piante e della tutela del l’ambiente. 
Questo approccio integrato “dalla fattoria alla tavola” è ormai considerato un principio generale per la politica di sicurezza alimentare dell’UE. La legislazione alimentare comunitaria mira ad armonizzare i requisiti già esistenti a livello nazionale, al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti alimentari e dei mangimi nell’UE. 
Il regolamento stabilisce i principi di analisi dei rischi in relazione agli alimenti e stabilisce le strutture e meccanismi per la valutazione scientifica e tecnica che sono svolte dall’EFSA (European Food safety Agency)

ASPETTI GENERALI E NORMATIVI PIÙ RILEVANTI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002

Obiettivi generali del Regolamento e tutela degli interessi dei consumatori (articoli 5 e 8)
Analisi, valutazione, gestione del rischio e principio di precauzione (articoli 6 e 7)
Obblighi generali del commercio alimentare (articoli 11,12 e 13)
Requisiti generali della legislazione alimentare:
• Requisiti di sicurezza di alimenti e mangimi (articoli 14 e 15)
• Presentazione non ingannevole (art.16)
• Obblighi e controlli (art.17)
• Rintracciabilità (art.18) E’ disposto un sistema di rintracciabilità per qualsiasi prodotto alimentare, mangime, animale e qualsiasi sostanza atta ad entrare a farne parte. Devono essere pertanto registrati i fornitori delle diverse sostanze in entrata e i destinatari dei prodotti in uscita (cioè conservare i documenti di ricevimento delle M.P. e quelli di spedizione dei prodotti). Sono esclusi tutti i materiali di confezionamento in quanto esiste un’apposita regolamentazione comunitaria. Alimenti e mangimi devono essere opportunamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità• Obblighi degli operatori relativi agli alimenti e ai mangimi (articoli 19 e 20)
• Responsabilità (art.21)
Autorità europea per la sicurezza alimentare:
• Funzioni e compiti (articoli 22 e 23)
• Organizzazione (sezione 2)
• Funzionamento (sezione 3)
Indipendenza, trasparenza, riservatezza e comunicazione (sezione 4)
Sistema di allerta rapido (articoli 50, 51 e 52)
Situazioni di emergenza (articoli 53 e 54)
Gestione delle crisi (articoli 55, 56 e 57)
Procedure e disposizioni finali:
• Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (art.58 e 59)
• Inizio delle attività dell’Autorità (art.64)
• Applicabilità, entrata in vigore del Regolamento e modifiche delle procedure esistenti (art.65 e 4)