Prima ancora della pubblicazione del decreto definitivo riguardante l’aggiornamento della normativa sull’etichettatura dei prodotti somministrati, la direzione generale del ministero della salute emette una circolare che chiarisce alcuni aspetti relativi alla corretta indicazione degli allergeni da parte di qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile.

 

Le modalità indicate possono essere:

METODO DI INFORMAZIONE AL CLIENTE

METODO DI INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI

Indicazione direttamente nel menù su ogni alimento

Già presenti sul menù

Indicazione per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura tipo “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”

Deve essere presente un documento scritto in cui vengono correlati gli alimenti agli allergeni per poterne indicare in modo chiaro e inequivocabile la presenza. Tale documento deve essere letto/consegnato al personale che ne deve firmare per accettazione la visione.

Indicazione per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo: ”per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l ‘apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”

Deve essere presente un documento scritto in cui vengono correlati gli alimenti agli allergeni per poterne indicare in modo chiaro e inequivocabile la presenza. Tale documento viene fatto leggere al cliente che ne chiede la consultazione.

Utilizzo di mezzi informatici (compresi QR code, app per smartphone)

Deve essere presente un documento scritto in cui vengono correlati gli alimenti agli allergeni per poterne indicare in modo chiaro e inequivocabile la presenza. Tale documento viene fatto leggere al cliente che ne chiede la consultazione.

L’operatore, nel predisporre la documentazione scritta è libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che ritiene più opportune. Ciò potrà avvenire per esempio evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l’informazione corretta al consumatore.

Viene allegato un esempio di come potrebbe essere la documentazione